Richiedi fattibilità
News
NEWS

La legge di conversione del DL Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio conferma lo slittamento al 31 marzo dell’obbligo sulle polizze catastrofali per le imprese tranne che per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il cui obbligo slitta al 31 dicembre.

Per far luce sulle regole dell’obbligo di copertura cat nat l’associazione ANIA ha infatti appena inserito, sul proprio sito ufficiale, una pagina con le domande e risposte più frequenti sull’argomento.

Le Faq dettagliano cosa prevede la legge, gli eventi naturali da assicurare, beni e danni coperti dalla polizza catastrofale.

Viene inoltre spiegato come definire il perimetro della copertura obbligatoria per: fabbricati (valore di ricostruzione); impianti, attrezzi e macchinari (costi di ripristino); terreni (primo rischio assoluto).

 

Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, come bisogna comportarsi?

Come chiarito dall’art. 1 bis della legge fiscale (legge 151/2024) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni – sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.

 

Cosa accade alle imprese che non rispettano l’obbligo?

Secondo il comma 102 della Legge di Bilancio, del mancato rispetto dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 marzo 2025, si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Pertanto, le imprese inadempienti potrebbero NON ACCEDERE ad   agevolazioni o contributi pubblici. Inoltre, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull’operatività della propria attività.

Quali danni sono coperti dalla polizza obbligatoria?

La polizza obbligatoria copre ESCLUSIVAMENTE i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).

Inoltre è espressamente esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:

-I danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

-i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

-i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Richiedi Fattibilità

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per maggiori informazioni visita la Privacy Policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi