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Ci saranno tre mesi di tempo in più, dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, per stipulare la polizza assicurativa contro i rischi catastrofali obbligatoria per le imprese italiane.

Lo slittamento di tre mesi, rispetto all’originario termine del 31 dicembre 2024, è previsto nel decreto-legge Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024.

L’obbligo di dotarsi della polizza catastrofale è prevista per tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole.

Decreto attuativo, ci sono degli aggiornamenti?

Manca ancora il decreto attuativo: per ora si sono rincorse soltanto delle bozze e anticipazioni.

Dopo mesi di consultazioni con le assicurazioni, le banche, l’IVASS (l’istituto che vigila sulle imprese assicuratrici) e associazioni di categoria come l’ANIA, il 13 novembre, il ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha licenziato quello che dovrebbe essere il testo definitivo del decreto. Testo che non è ancora pubblico né in vigore: si attende solo il via libera della Corte dei Conti.

Secondo le anticipazioni del MIMIT, il decreto attuativo darebbe 3 mesi di tempo alle assicurazioni per adeguarsi, dotandosi cioè di prodotti assicurativi per le aziende corrispondenti ai nuovi requisiti di legge. È quindi possibile che il decreto venga ufficialmente approvato entro la fine del 2024, con l’obbligo che entrerebbe quindi in vigore 3 mesi più tardi a fine marzo.

Obbligo assicurativo per i rischi catastrofali: cosa dispone il decreto

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della legge 213/2023), riguardera’ i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Lo schema di decreto definisce:

  • le imprese soggette all’obbligo assicurativo;
  • l’oggetto della copertura assicurativa;
  • le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

Cosa assicura la polizza?

Secondo l’ultima bozza disponibile, le polizze catastrofali devono coprire i danni ai beni delle imprese causati da specifici eventi naturali considerati “catastrofali”.

Gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:

  1. sismi (terremoti)
  2. alluvioni, inondazioni ed esondazioni
  3. frane

Il premio assicurativo sarà calcolato in modo proporzionale al rischio. Il decreto attuativo nomina alcuni fattori di cui le assicurazioni dovranno tenere conto, tra cui:

  • Ubicazione del rischio sul territorio.
  • Vulnerabilità dei beni assicurati.
  • Serie storiche disponibili.
  • Mappe di pericolosità o rischiosità territoriali.
  • Letteratura scientifica pertinente.
  • Modelli predittivi che considerano l’evoluzione temporale delle probabilità di accadimento e della vulnerabilità.

Il decreto stabilisce regole precise per gli indennizzi alle imprese assicurate in caso di eventi catastrofali, delineando modalità, limiti e condizioni di copertura.

Nello specifico:

  • per polizze fino a 1 milione di euro di somma assicurata, l’indennizzo corrisponde all’intero importo assicurato;
  • per somme assicurate tra 1 e 30 milioni di euro, l’indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;
  • per polizze superiori ai 30 milioni di euro, i massimali di indennizzo possono essere definiti liberamente tra le parti.

Gli indennizzi sono calcolati in base al valore di ricostruzione dei fabbricati danneggiati o al costo di rimpiazzo di impianti e attrezzature.

Per quel che riguarda i terreni danneggiati, l’indennizzo copre il costo di ripristino, calcolato per riportare il terreno alla sua condizione pre-catastrofica.

È previsto inoltre uno scoperto a carico dell’impresa assicurata, pari ad un massimo del 15% del danno per somme assicurate fino a 30 milioni di euro. Oltre tale importo, le condizioni sono negoziabili tra le parti.

Le polizze possono includere anche franchigie, stabilite in valore assoluto o percentuale, che riducono l’indennizzo complessivo in caso di sinistro.

La copertura si applica con modalità “a primo rischio assoluto”, per cui l’assicuratore è tenuto a indennizzare il danno fino al limite della somma assicurata, anche se inferiore al valore effettivo dei beni.

Chi non stipula la polizza va incontro a sanzioni

Il decreto stabilisce che le imprese che non rispettano l’obbligo di stipulare le polizze catastrofali entro la scadenza prevista (la nuova è quindi il 31 marzo 2025) sono soggette a sanzioni. Le violazioni comportano:

  • sanzioni amministrative
  • esclusione da benefici pubblici
  • obbligo di regolarizzazione
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